martedì 3 agosto 2010

Piombo: monitoraggio ambientale, monitoraggio biologico e decreto legislativo 277/91

La tutela dei lavoratori esposti al piombo è regolata dal decreto  legislativo 277/91 che stabilisce i valori limite del piombo  nell’ambiente di lavoro ed i valori limite biologici riferiti alla quantità di piombo assorbita dal lavoratore. 
A seconda dei valori riscontrati nell’ambiente o nel lavoratore si attuano diversi interventi preventivi e si programma la sorveglianza sanitaria con visite mediche mediche annuali, semestrali o trimestrali a seconda del livello espositivo.

Il monitoraggio ambientale prevede la valutazione della concentrazione di piombo nell’aria
-    Il valore limite ambientale è di 150 microgrammi/metro cubo: se entro 30 giorni dal superamento di tale limite non si scende al di sotto di esso, si impone la sospensione dell’attività.
Il monitoraggio biologico prevede la valutazione di:


  1. Piombemia: indicatore di dose interna (ossia la quantità di piombo assorbita) [la piombemia può essere sottostimata in corso di anemia perché il piombo si accumula principalmente nei globuli rossi]
  2. Piombiuria
  3. ALA-urinario: si accumula e viene eliminato con le urine perché l’ala-deidrasi che normalmente lo trasforma in porfobilinogeno è inibita.
  4. Protoporfirina IX: si accumula nel sangue (nei globuli rossi) a causa dell’inibizione dell’eme-sintetasi che converte la proto porfirina IX in eme; non si ritrova nell’urina perché non è idrosolubile.
ALA-urinario e Protoporfirina IX sono indicatori di effetto. Al superamento dei valori limite di ALA-urinario e Protoporfirina IX è necessario l’allontanamento del lavoratore.
Valori limite:
- A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;
- Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina,
-    Il valore limite biologico è di 70 microgrammi/dl (per le lavoratrici in età fertile è di 40 microgrammi/dl): quando si supera questo limite il lavoratore deve essere allontanato dal lavoro.
Per valori inferiori a quelli dei limiti vengono presi altri provvedimenti preventivi a seconda del livello riscontrato.
Per valori di 40 microgrammi/metro cubo o 35 microgrammi/dl  non sono necessari interventi finchè non si modifichino le condizioni ambientali o lavorative.

[Bibliografia: Medicina Del Lavoro-UTET]
Immagini by Google 

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